Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      "2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla».